ࡱ> q`bjbjqPqP4::asBBBB\L+ e*g*g*g*g*g*g*$:-h/P*# ##*<+)))#e*)#e*))) Y.B+$b)A*$R+0+)/)F/)/)d !|)!d_"> **) +####dBB CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'UNIONE DELLA COSTA ORIENTALE ............................ TITOLO I-Disposizioni di carattere generale.............................................................................2 Art. 1-Disposizioni di carattere generale .....................................................................................2 Art. 2 -Ambito di applicazione......................................................................................................2 TITOLO II COMPORTAMENTI TRASVERSALI ...............................................................3 Art. 3-Regali compensi e altre utilit ...........................................................................................3 Art. 4-Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi....................................3 Art. 5 -Partecipazione ad associazioni e organizzazioni ............................................................3 Art. 6 -Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse ..................................4 Art. 7-Obbligo di astensione .........................................................................................................4 Art. 8 -Prevenzione della corruzione ..........................................................................................4 Art. 9 -Trasparenza e tracciabilit. .............................................................................................5 Art. 10- Comportamento nei rapporti privati ...........................................................................5 Art. 11 -Comportamento in servizio ...........................................................................................6 Art. 12 -Rapporti con il pubblico ................................................................................................6 Art. 13 Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente ................................7 Art. 14 Vigilanza, monitoraggio e attivit formative ..............................................................7 Art. 15 Responsabilit conseguente alla violazione dei doveri del codice ..............................8 TITOLO III- DISCIPLINA CONCERNENTE LAUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI ...............................................8 Art. 16 Incompatibilit assoluta ................................................................................................8 Art. 17 Attivit e incarichi compatibili .....................................................................................8 Art. 18 Criteri e procedure per le autorizzazioni.....................................................................9 Art. 19 Procedura autorizzativa ................................................................................................9 Art. 20 Responsabilit e sanzioni..............................................................................................10 Art. 21 Anagrafe delle prestazioni...........................................................................................10 Art. 22 -Norme finali...................................................................................................................10 Premessa: Il presente codice di comportamento adottato ai sensi delle norme sottocitate e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e lIntegrit delle amministrazioni pubbliche. - Articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dallart. 1, comma 44, della legge 190/2012; articolo 1, comma 45, della legge 190/2012; - D.p.r. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicato di seguito come codice generale; - Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per lattuazione dellarticolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013; - Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 72/2013. TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealt imparzialit e buona condotta gi individuati nel Codice di comportamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 62/2013) che i dipendenti dell Unione della Costa Orientale sono tenuti ad osservare. 2. Il Codice e' pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i/le dipendenti e ai collaboratori esterni al momento della loro assunzione o allavvio della attivit di collaborazione, nonch ai collaboratori esterni. I/le dipendenti sottoscrivono allatto dellassunzione apposita dichiarazione di presa datto. 3. Il Codice strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato annualmente dallAmministrazione, che prevede modalit di verifica periodica del livello di attuazione del codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto dellesito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente codice si applica ai/alle dipendenti dellUnione della Costa Orientale sia a tempo indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici. Le stesse disposizioni si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dellEnte, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonch ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione dellente. 2. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice oltre che del DPR n. 62/2013. TITOLO II COMPORTAMENTI TRASVERSALI Art. 3 - Regali compensi e altre utilit 1. Il dipendente si attiene alle disposizioni dellart. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali, compensi o altre utilit. 2. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti dallAmministrazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuter, insieme al Responsabile del Settore che gestisce le risorse finanziarie e quello incaricato dei servizi sociali, se provvedere alla loro vendita o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza. 3. Le utilit ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si configurano come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente che le abbia accettate contro le regole del presente codice vedr una decurtazione stipendiale di pari entit. Art. 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente: a) la gestione di un servizio per conto dellUnione conferito dal Settore di appartenenza del dipendente. b) la titolarit di un appalto di lavori sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati da parte del Settore di appartenenza. 2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, si attiene alle norme previste per laffidamento degli incarichi extraistituzionali vigenti. Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro e non oltre il 31 gennaio 2014 e successivamente tempestivamente al responsabile dellufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dellattivit dellufficio al quale il dipendente assegnato. Il presente comma non si applica alladesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni sensibili. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui membro quando prevista lerogazione di contributi economici. 2. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholders con i quali venga in contatto durante lattivit professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilit o meno di derivarne vantaggi economici, personali o di carriera. 3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui all art. 3, comma 5, lettere g), l) del CCNL 11/4/2008 codice disciplinare. 4. Ai fini dellapplicazione del comma 1 del presente articolo, gli uffici competenti provvedono ad una prima ricognizione entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Codice. 5. Successivamente alla rilevazione di cui al comma precedente, la dichiarazione di appartenenza ad associazioni e organizzazioni (da trasmettere unicamente nel caso si verifichi linterferenza tra lambito di azione dellassociazione e quello di svolgimento delle attivit dellufficio), in capo a ciascun dipendente senza ulteriore sollecitazione da parte dellAmministrazione. Fatto salvo per i casi di nuova assunzione o mobilit in ingresso per il quale il Responsabile deve richiedere tale dichiarazione. Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse si fa interamente riferimento alle disposizioni dellart. 6 del DPR n. 62/2013. 2. I responsabili dei servizi prevedono ogni due anni laggiornamento delle informazioni di cui allart. 6. 3. Le dichiarazioni devono essere rese obbligatoriamente e conservate in apposito archivio dal Responsabile della Trasparenza e Responsabile del Personale. Art. 7 - Obbligo di astensione 1. Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare alladozione di decisioni o ad attivit, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale situazione al responsabile dellufficio di appartenenza che decide se far effettivamente astenere il dipendente dai procedimenti in questione. 2. Il responsabile dellufficio da atto dellavvenuta astensione del dipendente che ne riporta le motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento. 3. Dei casi di astensione data comunicazione tempestiva al Segretario Generale Responsabile dellAnticorruzione e al Responsabile della Trasparenza, che ne conservano larchivio, anche ai fini delleventuale valutazione circa la necessit di proporre uno spostamento dellinteressato a seconda della frequenza di tali circostanze. Art. 8 - Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Segretario generale nelle sue funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorit giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore pu avvenire in forma scritta. 2. Il nome del dipendente che segnala lillecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia, rimane secretato e non consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non venga dimostrato che la rivelazione dellidentit sia assolutamente indispensabile per la difesa dellincolpato. La decisione relativa alla sottrazione dellanonimato del dipendente denunciante rimessa al Segretario Generale. 3. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito passibile di sanzione disciplinare. Art. 9 - Trasparenza e tracciabilit. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale della trasparenza e integrit e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute. 3. La tracciabilit dei processi decisionali adottati dai dipendenti garantita dallelaborazione, adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di processo appositamente individuati dallamministrazione (programmi software dedicati) anche in grado di gestire e monitorare liter dei procedimenti Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilit che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente: non promette facilitazioni per pratiche d ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all interno dell Unione; non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libert di espressione, volutamente atti a ledere l immagine o l onorabilit di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o dell ente in generale. 3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dellottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si in contatto in quel momento o di soggetti terzi. Art. 11 - Comportamento in servizio 1. Il dipendente svolge l attivit che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivit o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il responsabile tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti. 2. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi lassenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti; in tali casi, il dipendente comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessit di abbandono temporaneo del posto di lavoro. 3. Il dipendente, durante lattivit lavorativa, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia ledificio in cui presta servizio. 4. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalit improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e alluso esclusivamente pubblico delle risorse. 5. Il dipendente non utilizza per scopi personali il telefono dufficio e il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.), se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili. Parimenti lutilizzo in servizio del proprio telefono portatile di servizio deve essere contenuto e limitato a soli casi eccezionali. 6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dellente e nelle indicazioni del settore incaricato della gestione del Personale. 7. E a carico del responsabile diretto la verifica dellosservanza delle regole in materia di utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro nonch del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenza (badge di timbratura). Art. 12 - Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dallamministrazione, o con altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico ufficio collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 2. Il dipendente si rivolge agli utenti con spirito di servizio, correttezza e disponibilit avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione propriet e cortesia, e di salvaguardare limmagine dellamministrazione dellUnione. 3. Il dipendente tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto dellutenza. 4. Il dipendente non rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualit di rappresentante dellAmministrazione a meno che sia stato espressamente e specificatamente autorizzato dal proprio Responsabile. Il Responsabile del Servizio a sua volta pu essere autorizzato dal Sindaco in ogni caso a rilasciare tali dichiarazioni, ed e tenuto ad omettere giudizi e/o considerazioni personali. 5. Le informazioni ai cittadini si distinguono in due macro ambiti: gli accessi facenti parte della vigente normativa (L. 241/90 e smi) per i quali si rimanda alle procedure e alle tempistiche disciplinate nello specifico Regolamento, e le informazioni non procedimentalizzate nei confronti dellutenza per le quali occorre porre in essere i seguenti comportamenti: - il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio rende le informazioni e le notizie relative agli atti o procedimenti conclusi o demanda se non di propria competenza tali informazioni allURP, se attivato, o al servizio interessato. - fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilit o il coordinamento, evitando di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori. - il dipendente che svolge la sua attivit lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli standard di qualit e di quantit fissati dall'amministrazione e dai responsabili, anche nelle apposite carte dei servizi. Art. 13 - Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente 1. In occasione della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dellamministrazione, nonch nella fase di esecuzione degli stessi, il Responsabile del Servizio che abbia avuto o abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti e professionisti interessati, rispetta le disposizioni contenute nellart. 14 del DPR N. 62/2013. 2. Il Responsabile del Servizio che si trovi nella condizioni di cui ai commi 2 e 3 dellart. 14 del DPR n. 62/2013, informa per iscritto il Segretario Generale e il Responsabile dellUfficio Personale. Art. 14 - Vigilanza, monitoraggio e attivit formative 1. Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, nonch del presente Codice, vigilano i responsabili di ciascuna struttura, lufficio dei controlli interni e lufficio incaricato di attendere ai procedimenti disciplinari. 2. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dellidentit di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari. 3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati del monitoraggio, in collaborazione con l'ufficio procedimenti disciplinari. 4. Lattivit di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrit, prevista dai piani annuali di prevenzione della corruzione, prevedono anche contenuti che consentano la piena conoscenza del Codice. Art. 15 - Responsabilit conseguente alla violazione dei doveri del codice 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualit e proporzionalit, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dallrt. 16, comma 2 del citato Decreto. TITOLO III- DISCIPLINA CONCERNENTE LAUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI Art. 16 Incompatibilit 1. In generale incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dallUfficio/Servizio di assegnazione 2. Non possono essere oggetto di incarico: a) le attivit o prestazioni che rientrano nei compiti dufficio del dipendente, o che comunque rientrano fra i compiti dellUfficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo; b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto dellUnione, rappresentando la sua volont e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso. Art. 17 - Attivit e incarichi compatibili 1. In generale il dipendente, solo se preventivamente autorizzato dallAmministrazione, pu: a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati. b) assumere cariche, compensate o gettonate, in societ sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella societ per il perseguimento esclusivo dellattivit sociale; c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere preventivamente comunicati allAmministrazione: le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l esercizio del diritto di autore o inventore; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa non retribuita. Art. 18 - Criteri e procedure per le autorizzazioni 1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilit, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nellente di appartenenza e il contenuto dellincarico extra istituzionale; 2. LAmministrazione, ai fini della concessione dellautorizzazione, valuta: a) Lassenza di incompatibilit, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che pregiudichino lesercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra lattivit specifica per lo svolgimento della quale il dipendente chiede lautorizzazione e lattivit istituzionale. A tale proposito il responsabile del settore a cui il dipendente assegnato fornisce parere obbligatorio e circostanziato in merito allassenza di tali condizioni. b) se il tempo e limpegno necessari per lo svolgimento dellincarico o della carica possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri dufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento; c) il compenso e le indennit che saranno corrisposte. 3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attivit gi autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dallinteressato e non soggetti ad espressa autorizzazione. Art. 19 - Procedura autorizzativa 1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Responsabile del proprio Settore. Coloro che si trovano in posizione di comando presso altro Ente devono inoltrare la domanda allEnte medesimo. Per il Segretario Generale e i Responsabili di Settore/Servizi lautorizzazione rilasciata dal Presidente. 2. Nella domanda il dipendente deve: a) indicare l oggetto dell incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l incarico, allegando la richiesta di quest ultimo; le modalit di svolgimento; la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell impegno richiesto; il compenso lordo previsto o presunto b) dichiarare: che l incarico non rientra tra i compiti dell Ufficio e del Servizio di assegnazione; che non sussistono motivi di incompatibilit afh c  Q x  D |  ' D 0 U -P1|\|}7N;3*+  sthdCJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJhp5CJOJQJ\aJ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJH'Ifghc Q D ' 0 -1|}$d7$8$H$a$gdnXl$d7$8$H$a$gdp$d7$8$H$a$gdnXl[45a(x !!!8!$d7$8$H$a$gde2$d7$8$H$a$gdd$d7$8$H$a$gdnXl345ast ?@/089ߠ||mߠhe25CJOJQJ\aJhCJOJQJaJh*"gCJOJQJaJhe2CJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJ"hnXlhd5CJOJQJ\aJhnXl5CJOJQJ\aJh*"g5CJOJQJ\aJ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJhd5CJOJQJ\aJ&  fg%&  l m !!8!!!""x"y"""###$_$`$h$i$$%%`%h%%%%%&&&&''@'''((X(Y(((ֻֻֻ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJhe25CJOJQJ\aJhMCJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJhe2CJOJQJaJhnXlhe2CJOJQJaJB8!!A#h$i$$5%%6&''@'C*+Z,-//\//j011&12-3z4{4$d7$8$H$a$gdnXl())))))**++a+b+,,,,p-q---5.6.....//\///]0^00011&11111H2I2223333L4M4z4{445 5m5n55555!6"6666hMCJOJQJaJh PgCJOJQJaJ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJh Pg5CJOJQJ\aJhe2CJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJD{44689989t:;==2=>9?@TB0DEGPIRIIqKMMNOQ$d7$8$H$a$gdnXl66[7\7778 8889999899999M:N:::7;8;;; < <k<l<<<====2=====D>E>>>@@@@@@|A~A8B:B hnXlhnXlCJOJPJQJaJhoCJOJQJaJho5CJOJQJ\aJh CJOJQJaJ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJhnXlhnXlCJOJQJaJh PgCJOJQJaJ7:B>BPBTBXBCCCCEEEE,F-FFFFFHHHHPIRII.J/JJJJJUKVKKK)L*LLLLLdMeMMMHNINNNDOEOOOAPBPPPPQ\Q]QQQSRTRR"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJh&y5CJOJQJ\aJhoCJOJQJaJ hnXlhnXlCJOJPJQJaJhCJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJBQRRR`TIUUQWXYZ\\U\]^^^_a(cddRdKfLfMf$d7$8$H$a$gdnXlRRRS SiSjSSS-T.TTT&U'U;UGUUUVVqVrVVV*W+WWWXXiXjXYYtYuYZZiZjZ$[%[|[}[[[\\U\\\]]r]s](^)^^^^^^иЩНННННЩhTCJOJQJaJhT5CJOJQJ\aJhMCJOJQJaJhVCJOJQJaJhnXlhnXlCJOJQJaJ"hnXlhnXl5CJOJQJ\aJhV5CJOJQJ\aJ>^%_&___$`%`y`z```7a8aaa4b5bbbbbccccddRdddeewexeee:f;fKfMffffhhiiBiajbjjjkkllllll8m6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666L@L SNormale dCJ_HaJmHsHtH LAL Car. predefinito paragrafoXiX 0Tabella normale4 l4a 4k4 0 Nessun elenco as'IfghcQD'0-1|}    [45a(x 8Ahi56@C"#Z$%''\''j())&)*-+z,{,,.01181t2355256977c8Q9:>;;; <=C??@BCDDDFGGIJKMENFNNPPPQQTfUDVEVVXXXXXXX YsYYYEZZZT[U[[[@\)]]^N^^^^|__`4`iaaxcddeeefg=gIggh=hhhhiijjkl)m*mNmUohpippqqqrscs000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(6:BR^nx>CDFHIKLNVX8!{4QMfo?ABEGJMOW@8@0(  B S  ? 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